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Le Specializzazioni

Il consulente tecnico d'ufficio (d’ora in poi, per semplicità, CTU) svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio. Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l’intervento del CTU, questi deve assolvere un compito fondamentale: essere sintetico e preciso rispetto alle domande che gli vengono poste, così da potere chiarire al giudice esattamente quegli elementi che egli intende valutare per giungere ad una decisione. In particolare è importante che il CTU faccia sempre riferimento a dati certi e, possibilmente, che accompagni tutto ciò che afferma con opportuna documentazione focalizzandosi –nella parte finale- sulle proprie conclusioni tecniche. Queste devono essere il risultato di un procedimento logico ben preciso ma non devono mai permettersi di esorbitare in affermazioni che potrebbero avere, al di là dei profili tecnici, un'influenza diretta sulla decisione della causa. Il CTU dunque, in qualità di “tecnico ausiliario” del giudice, fondamentalmente deve: illuminare l’organo giudicante cercando di risolvere i problemi e non crearne di nuovi; dare al giudice tutti i chiarimenti che di volta in volta gli sono richiesti; rilevare tutti i fatti per lui importanti alla fine di una valutazione tecnica; analizzare i fatti rilevati in relazione alla proprie cognizioni ed alle domande a lui rivolte; essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico; confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati; riferire al giudice tutte quelle circostanze che possono interferire con l’espletamento dell’incarico; chiedere eventualmente al giudice l’autorizzazione ad agire nel caso si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell’incarico (ad es. spese considerevoli da sostenere per l’incarico e per eventuali indagini). I Consulenti Tecnici d'Ufficio sono iscritti - dopo una procedura di accertamento dell'esperienza - all'interno di specifici albi, suddivisi per categorie (ad esempio: architetti, ingegneri, agronomi, periti industriali, geometri, grafologi, esperti in mobili ed antiquariato, esperti in musica, ecc) tenuti dai tribunali. Il Consulente Tecnico d'Ufficio, se nominato dal Giudice tra gli esperti iscritti all'Albo, è obbligato a svolgere il mandato a meno che non ricorrano le particolari motivazioni previste dal CPC per le quali lo stesso ha facoltà di rinunciare all'incarico (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già prestato l'opera di CTU in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc). Il giudice, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare CTU anche ad esperti non compresi nell'Albo del Tribunale, a patto che ne motivi il ricorso. In questo caso il Consulente chiamato dal Giudice non è obbligato ad accettare l'incarico e può rinunciarvi anche in assenza di particolari motivi. L'accettazione dell'incarico comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente Il Consulente Tecnico d'Ufficio opera prestando particolarmente attenzione a garantire la propria imparzialità nei confronti delle parti alle quali deve consentire - in ogni momento - il contradditorio. È soggetto, inoltre, a tutti i limiti di garanzia del giusto processo ai quali è sottoposto il giudice e può quindi utilizzare esclusivamente la propria esperienza e capacità e la documentazione contenuta nel fascicolo, limitandosi a rispondere ai quesiti posti dal giudice stesso.
Tratto da Wikipedia

Articolo 591 bis (1) - Delega delle operazioni di vendita.

Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.Si applica l'articolo 569, quarto comma (2).

Il professionista delegato provvede: 
1)alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice; 
2)agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma; 
3)alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574; 
4)alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581; 
5)a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583; 
6)sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma; 
7)sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590; 
8)alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591; 
9)alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587; 
10)ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508; 
11)alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586; 
12)alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596; 
13)ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

Il curatore è l’Organo del fallimento, a cui è demandato il compito di gestire la procedura e amministrare il patrimonio dell’imprenditore fallito al fine di liquidarlo e di dare soddisfazione alle ragioni dei creditori ammessi al passivo mediante il pagamento dei loro crediti.

L’apertura del fallimento comporta che il soggetto fallito venga privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della procedura e di quelli che pervengono durante la stessa.
Tali beni, tuttavia, affinché gli scopi cui è deputata la procedura vengano effettivamente raggiunti, debbono essere gestiti in modo corretto ed efficiente.
Per questo motivo la legge fallimentare prevede che il tribunale che dichiara il fallimento nomini contestualmente anche un professionista, che viene investito della qualifica di pubblico ufficiale e a cui viene affidata l’amministrazione del patrimonio fallimentare. 

La nomina, come si dirà in seguito, avviene secondo modalità predefinite e in presenza di specifici requisiti che, con la previsione di una specifica responsabilità gravante sul curatore, garantiscono che egli svolga le proprie attribuzioni nell’interesse della procedura e dei creditori che partecipano al concorso.
Il revisore legale è un professionista che si occupa di revisione contabile, quindi esperto in contabilitàbilancio e controllo interno ed esterno delle scritture contabili di società di capitali, enti pubblici, privati e non profit. In generale in una molteplicità di discipline economiche.

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